Coppie di Fatto e Convivenza

Assistenza legale per coppie di fatto e conviventi in cui almeno uno dei partner è straniero: riconoscimento della convivenza, contratto di convivenza e profili di ingresso e soggiorno in Italia.

Coppie di fatto e convivenza: assistenza legale dello Studio Beggin a Verona
Coppie di fatto e convivenza: assistenza legale dello Studio Beggin a Verona

Descrizione del servizio

La legge n. 76/2016 (legge Cirinnà) disciplina due forme di legame per le coppie non sposate: l’unione civile, riservata a persone dello stesso sesso, e la convivenza di fatto, che riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, senza vincoli di parentela, matrimonio o unione civile.

Quando uno dei partner è straniero, la convivenza può avere effetti anche su ingresso e soggiorno in Italia, ma le regole cambiano a seconda che l’altro partner sia cittadino italiano, cittadino UE o cittadino extra UE regolarmente soggiornante, e le prassi degli uffici non sono sempre uniformi. Lo Studio assiste nell’inquadramento della situazione, nella scelta degli strumenti più adatti (dichiarazione di convivenza, contratto di convivenza, unione civile o matrimonio) e nei rapporti con Comune e Questura.

A chi si rivolge il servizio

Il servizio è rivolto a coppie non sposate in cui almeno uno dei partner è straniero, in particolare:

coppie in cui un partner è cittadino italiano o dell’Unione europea e l’altro è cittadino di un Paese extra UE;

partner stranieri che convivono con una persona regolarmente soggiornante in Italia;

coppie dello stesso sesso che valutano l’unione civile;

conviventi che vogliono regolare i rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza;

persone a cui il Comune o la Questura hanno rifiutato o rallentato la registrazione della convivenza o il rilascio di un titolo di soggiorno.

Requisiti e documentazione

In linea generale, per la convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 sono richiesti:

maggiore età di entrambi i partner;

legame affettivo stabile di coppia, con reciproca assistenza morale e materiale;

assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile;

coabitazione, accertata con la dichiarazione anagrafica di convivenza presso il Comune.

Il contratto di convivenza è facoltativo: si redige in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, e si registra all’anagrafe.

Per i profili di ingresso e soggiorno la documentazione varia molto da caso a caso. Di norma comprende:

passaporti e documenti di identità dei partner;

certificato di stato libero o documento equivalente;

prova della stabilità della relazione e della convivenza, ad esempio dichiarazione di convivenza, contratto di convivenza, contratto di locazione, utenze, fotografie e corrispondenza;

documentazione su alloggio e mezzi economici, quando richiesta;

documentazione sul titolo di soggiorno eventualmente già posseduto.

L’elenco esatto va verificato caso per caso e con l’ufficio competente.

Procedura legale

Il percorso, in linea generale, si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1 – colloquio e analisi: cittadinanza e situazione di soggiorno dei partner, durata e stabilità della relazione, obiettivi della coppia (soggiorno, tutela patrimoniale, riconoscimento del legame);

Fase 2 – scelta dello strumento: convivenza di fatto, contratto di convivenza, unione civile o matrimonio, valutando effetti e limiti di ciascuno;

Fase 3 – dichiarazione di convivenza al Comune di residenza e, se scelto, redazione e registrazione del contratto di convivenza;

Fase 4 – eventuale istanza di ingresso o di soggiorno alla Questura o alla rappresentanza consolare competente, con la documentazione che prova il legame e la convivenza;

Fase 5 – seguito della pratica: integrazioni richieste, eventuale rifiuto o silenzio dell’ufficio e valutazione degli strumenti di tutela.

Problematiche e casi particolari

Nella pratica le coppie di fatto in cui un partner è straniero possono incontrare ostacoli che conviene individuare in anticipo:

registrazione della convivenza: alcuni Comuni subordinano l’iscrizione anagrafica al possesso di un titolo di soggiorno, prassi che alcuni tribunali hanno ritenuto illegittima;

titolo di soggiorno: per il partner extra UE di un cittadino italiano o UE è prevista una facilitazione, ma la stabilità della relazione va provata e le prassi delle Questure variano;

partner di cittadini extra UE: in linea generale la convivenza di fatto non equivale al matrimonio ai fini del ricongiungimento familiare, per cui possono servire altri percorsi;

relazioni a distanza o convivenza recente, con difficoltà nel provare la stabilità del legame;

differenze rispetto al coniuge in materia di successione, pensione di reversibilità e altri diritti;

cessazione della convivenza: effetti sul titolo di soggiorno e sui rapporti patrimoniali;

rifiuto, rigetto o silenzio dell’amministrazione: valutazione del ricorso e degli altri strumenti di tutela.

Assistenza dello Studio Legale Beggin

Lo Studio Legale Beggin, con sede a Verona, assiste coppie di fatto e conviventi in cui almeno uno dei partner è straniero. L’assistenza comprende:

un colloquio iniziale per comprendere la situazione della coppia e individuare lo strumento più adatto;

la verifica dei requisiti e della documentazione necessaria;

l’assistenza per la dichiarazione di convivenza e per il contratto di convivenza;

il supporto nelle pratiche di ingresso e soggiorno e nei rapporti con Comune e Questura;

la valutazione della tutela in caso di rifiuto, rigetto o silenzio dell’amministrazione.

La consulenza può svolgersi presso lo Studio o online. Ogni pratica viene valutata individualmente e nessun esito può essere garantito in anticipo.

Domande frequenti

Che cos’è la convivenza di fatto?

È la convivenza stabile di due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o unione civile. Si accerta con la dichiarazione anagrafica presso il Comune.

È obbligatorio il contratto di convivenza?

No, è facoltativo. La convivenza si accerta con la dichiarazione anagrafica; il contratto, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrato all’anagrafe, permette di regolare gli aspetti patrimoniali e di documentare meglio la relazione.

La convivenza di fatto dà diritto al permesso di soggiorno?

Non in modo automatico. Per il partner extra UE di un cittadino italiano o UE la normativa europea, recepita in Italia, prevede la facilitazione dell’ingresso e del soggiorno per chi ha una relazione stabile debitamente attestata, ma i presupposti vanno provati e le prassi delle Questure variano. In altre situazioni possono servire percorsi diversi, da valutare caso per caso.

Qual è la differenza tra convivenza di fatto, unione civile e matrimonio?

Unione civile e matrimonio sono istituti formali, con effetti più ampi anche in materia di soggiorno, successione e cittadinanza. La convivenza di fatto offre tutele più limitate, che possono essere rafforzate con un contratto di convivenza. L’unione civile è riservata a persone dello stesso sesso.

Posso registrare la convivenza se il mio partner non ha ancora il permesso di soggiorno?

La legge non richiede in modo espresso la regolarità del soggiorno per la convivenza di fatto e alcuni tribunali hanno ritenuto illegittimo il rifiuto del Comune fondato solo su questo motivo. Le prassi però non sono uniformi: conviene farsi assistere per valutare la situazione concreta.

Servizi correlati

Per approfondire situazioni collegate, lo Studio segue anche:

cittadinanza per matrimonio, anche in caso di unione civile;

ricongiungimento familiare;

permesso di soggiorno scaduto.

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